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BREVETTI 

Presentazione

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Nell’economia moderna innovare equivale a sopravvivere e la storia anche recente è piena di esempi che dimostrano come le aziende che non hanno saputo innovare o lo hanno fatto tardi hanno perso posizioni di mercato e in alcuni casi ne sono dovute uscire.
MP accompagna i suoi clienti nel processo di sviluppo e innovazione fornendo assistenza dall'impostazione di una strategia di protezione brevettuale alla fase della scrittura del testo brevettuale al successivo deposito fino alla eventuale difesa in caso di contraffazione e alla sua successiva valorizzazione tramite accordi di licenza; operando come un partner del cliente ogni nostro consiglio tiene sempre in considerazione il rapporto costi-benefici che è essenziale per il successo di ogni progetto.

Cosa è un’invenzione?
La nuova ed originale soluzione di un problema tecnico.

Cosa è un brevetto?

Il brevetto è un diritto che conferisce al titolare un monopolio esclusivo di sfruttamento della propria invenzione limitato nel tempo e territorialmente.
Ha una durata massima di 20 anni dalla data di deposito e dopo 18 mesi dalla data di deposito o dalla data di priorità la domanda di brevetto viene resa accessibile al pubblico.
A livello temporale l’unica eccezione è relativa ai brevetti che hanno per oggetto i farmaci.
I documenti brevettuali, una volta pubblicati, sono raccolti in banche dati accessibili a tutti al fine di diffondere la conoscenza tecnica, stimolare la produzione di nuove innovazioni.
Il brevetto ha validità nel territorio in cui è rilasciato e può essere esteso in altri paesi entro 12 mesi dalla data di deposito.

Cosa posso brevettare?

In base all’art. 45 CPI (Codice della Proprietà Industriale), possono costituire oggetto di brevetto per invenzione tutte le invenzioni che rappresentano la nuova ed originale soluzione di un problema tecnico o che soddisfano i requisiti di novità, attività inventiva ed industrialità.

Per Novità (art. 46 CPI) si intende che l’invenzione non sia già compresa nello stato della tecnica e che quindi non sia stata divulgata in Italia o all’estero prima della data di deposito o di priorità. Ad esempio se l’invenzione è stata esposta in fiera o pubblicata in un giornale scientifico, l’invenzione stessa perde il requisito della novità e non può essere brevettata

In base all’art. 47 CPI un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

L’invenzione ha il requisito dell’industrialità quando risolve un problema tecnico in campo industriale e quando può essere fabbricata o utilizzata in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

Non possono essere brevettate:
- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici
- i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
- le presentazioni di informazioni
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico e i metodi di diagnosi (ma sono brevettabili i dispositivi medici)
- le razze animali (ma sono brevettabili i procedimenti microbiologici)