MARCHIO ITALIANO
Il marchio italiano conferisce protezione nel territorio italiano e nello Stato di San Marino e può essere riconosciuto nella Città del Vaticano.
La domanda di marchio può essere depositata presso le Camere di Commercio o presso l’Ufficio Brevetti e Marchi di Roma; la richiesta può essere fatta da qualsiasi persona fisica o giuridica dell’Unione Europea o di Stati membri della Convenzione di Parigi o di paesi che garantiscano reciprocità di trattamento.
Entro 6 mesi dalla data di deposito è possibile estendere la domanda in uno degli stati membri della Convenzione di Parigi rivendicando la priorità della prima domanda di marchio e ottenere che i diritti del marchio nel paese estero decorrano dalla data di deposito della domanda italiana.
La domanda di marchio viene sottoposta a un esame puramente formale per controllare la capacità distintiva e la liceità.
Se la domanda supera l’esame formale, il marchio viene pubblicato al fine di permettere ai terzi detentori di un marchio depositato o registrato antecedente di presentare opposizione alla domanda di registrazione del marchio entro tre mesi dalla data di pubblicazione.
Trascorso il periodo di opposizione, il marchio viene registrato ma i diritti di esclusiva possono essere azionati fin dalla data di deposito; infatti in Italia, il titolare di una domanda di marchio può impedire fin dalla data di deposito l’utilizzo di un segno distintivo uguale al proprio.
Il marchio ha una durata di 10 anni e può essere rinnovato all'infinito per periodi di 10 anni.
Il marchio deve essere usato entro i cinque anni dalla concessione e l’uso non può essere sospeso per un periodo superiore ai cinque anni pena la sua decadenza.
Il marchio può essere valorizzato tramite contratti di licenza, di cessione o utilizzato come diritto di garanzia; inoltre fin dalla domanda di marchio è possibile attivare una sorveglianza doganale depositando un’istanza di intervento presso le dogane che informeranno il titolare del marchio di ogni transito di merci sospetto.