I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualita’. Utilizzando i nostri servizi, l’utente accetta le nostre modalita’ di uso dei cookie.

MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA

La domanda per la registrazione di un marchio dell’Unione Europea può essere effettuata da ogni persona fisica o giuridica presso l’European Union Intellectual Property Office (EUIPO) di Alicante o presso l’UIBM di Roma.
In caso di primo deposito, entro 6 mesi dalla data di deposito è possibile estendere la domanda in uno degli stati membri della Convenzione di Parigi rivendicando la priorità della prima domanda di marchio dell’Unione Europea e ottenere che i diritti del marchio nel paese estero decorrano dalla data di deposito della domanda europea.
La domanda di marchio viene sottoposta a un esame formale sulla classificazione dei prodotti e servizi scelta e sulla capacità distintiva e la liceità.
Superata l’esame formale la domanda viene pubblicata e i terzi detentori di diritti antecedenti possono presentare opposizione alla domanda di registrazione del marchio entro tre mesi dalla data di pubblicazione.
Trascorso il periodo di opposizione, l’EUIPO rilascia un certificato di registrazione.
A differenza dell’Italia, il marchio comunitario gode di piena protezione solo a partire dalla data di registrazione. Nel periodo che intercorre fra la data di deposito e registrazione, il marchio europeo fornisce una protezione limitata che permette in ogni caso di azionare il marchio contro i contraffattori per il riconoscimento di un equo indennizzo ma le decisioni potranno essere prese dalle autorità competenti solo dopo la registrazione del marchio.
Il marchio ha una durata di 10 anni e può essere rinnovato innumerevoli volte per periodi di 10 anni.
Il marchio deve essere usato entro i cinque anni dalla concessione e l’uso non può essere sospeso per un periodo superiore ai cinque anni pena la sua decadenza.
Il marchio può essere valorizzato tramite contratti di licenza (consentita per la totalità o parte del territorio dell’UE), di cessione (consentita solo per l’intero territorio dell’UE) o utilizzato come diritto di garanzia; inoltre dalla domanda di marchio è possibile attivare una sorveglianza doganale depositando un’istanza di intervento presso le dogane che informeranno il titolare del marchio di ogni transito di merci sospetto.
Le lingue ufficiali dell’EUIPO sono l’inglese, il francese, il tedesco, l’italiano e lo spagnolo.
La registrazione del marchio dell’Unione Europea protegge unitariamente il marchio in tutti i paesi dell’Unione Europa: Austria, Belgio, Bulgaria, Rep. Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.